ROMA – Domande al via per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. Piccole imprese, partite Iva, artigiani e commercianti potranno spedire all’Agenzia delle entrate – a partire dal primo pomeriggio di lunedì 15 giugno e fino al 24 agosto – il modello telematico per la richiesta delle risorse a sostegno delle perdite subite a causa del lockdown e della crisi da Covid-19. Qui la guida pubblicata dall’Agenzia diretta da Ernesto Maria Ruffini.

Come richiedere il contributo – Per ottenere il bonus si deve compilare elettronicamente l’istanza tramite il canale telematico Entratel/Fisconline o entrando nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente può avvalersi degli intermediari. Si può accede alla procedura con le credenziali Fisconline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi). Qui le specifiche tecniche per l’invio. E qui le istruzioni per la compilazione.

A chi spetta il bonus – Alle imprese, partite Iva o ai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. Sono esclusi i professionisti iscritti alle Casse degli Ordini privatizzati, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione, gli enti pubblici e i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori (i 600 euro) introdotti dal Cura Italia.

I requisiti per ottenere il bonus – Primo: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Secondo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Con due eccezioni: il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato se l’attività è iniziata dall’1 gennaio 2019 e per tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da sisma, alluvione, crollo strutturale, ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.

Come si calcola il contributo – Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il bonus è escluso da tassazione – sia dalle imposte sui redditi, sia dall’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Fonte: LaRepubblica